LEGGE DI BILANCIO 2025

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Il 31.12.2024 è stata approvata la Legge di bilancio (Finanziaria) 2025 che ha impatto sul nuovo anno e sui successivi, L. 305/2024. Ho sintetizzato le principali disposizioni contenute nei provvedimenti che possono essere di interesse generale, sia come imprenditori o professionisti sia come privati.

Di seguito le disposizioni di maggior interesse:

Nuove aliquote Irpef

  • È resa strutturale la riduzione da 4 a 3 aliquote
  • Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:
    1. fino a 000 euro, 23%;
    2. oltre 000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
    3. oltre 000 euro, 43%

Detrazioni per famigliari a carico

  • La detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 € per ciascun figlio, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.
  • L’attuale formulazione della norma prevede che la detrazione spetti per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.
  • La detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a 750 euro per ciascun soggetto ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è limitata ai soli ascendenti conviventi con il

Limiti per la fruibilità del regime forfettario

  • Per l’anno 2025, è elevata da 30.000 euro a 35.000 euro, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell’anno precedente, superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

Detrazione per frequenza di scuole per l’infanzia

  • La spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi è elevata da 800 euro a

1.000 euro per la frequenza di scuole dell’infanzia, del 1° ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di 2° grado.

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

  • È introdotta a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
  • In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal

1.01 di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30.11 del medesimo anno, si proceda al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 18%.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

  • Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono fruire delle seguenti disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 09.2024 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2024.

Estromissione dei beni di imprese individuali

  • Gli imprenditori individuali, previo pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 Tuir, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
  • i beni sono posseduti al 10.2024;
  • le esclusioni devono essere effettuate dal 01.2025 al 31.05.2025.

Detrazioni per interventi edili

  • Sono anticipati i termini della riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici a far data dal 01.2025.

Ecobonus

  • La detrazione prevista per l’ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013, n. 63) spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
  • 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
  • 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e
  • Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
  • La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Riqualificazione energetica

  • In merito agli interventi di riqualificazione edilizia di cui all’art. 16bis Tuir, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel medesimo articolo, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  • Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
  • Fermo restando il predetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Sismabonus

  • La detrazione sismabonus (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies Tuir) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
  • La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
  • Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 000 euro previsto per il 2024.

Superbonus

  • In relazione al superbonus, è introdotto un nuovo c. 8-bis.2. all’art. 119 D.L. 34/2020 che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal c. 8-bis, 1° periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti:
    1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
    2. adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
    3. presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Maggiori controlli tra corrispettivi e incassi elettronici

  • La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici

La modifica è volta a rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Le disposizioni si applicano dal 2026.

Proroga maggiorazione del costo deducibile nuove assunzioni

  • Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi, è prorogata la maggiorazione del costo deducibile relativo alle nuove assunzioni in relazione agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta

Aliquota Ires ridotta al 20%

  • Per il periodo d’imposta 2025, il reddito d’impresa dichiarato dalle società di capitali può essere assoggettato all’aliquota del 20% anziché al 24%), al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
    1. che una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonata ad apposita riserva;
    2. che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui alla lett. a) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023 sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nonché nell’art. 38 D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), realizzati a decorrere dal 1.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.
  • Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 000 euro.
  • La riduzione dell’aliquota spetta a condizione che:
    1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 12.2024:
      • il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
      • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 216/2023, in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
        • b) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 12.2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 148/2015.

Riduzione transitoria della contribuzione dei nuovi artigiani e commercianti

  • I soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli esercenti attività commerciali possono chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%.
  • La riduzione è riconosciuta per 36 mesi e decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società.
  • La riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione. Di conseguenza, l’eventuale riduzione in esame al 50% assorbirebbe (in via transitoria) la riduzione derivante dal regime fiscale forfettario.

Bonus elettrodomestici

  • È istituito un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). L’obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.
  • Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a

25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.

Bonus nuove nascite

Dal 1.01.2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

L’importo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo è erogato alle famiglie con ISEE inferiore a 40.000 €.

Bonus psicologo

La disposizione incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l’anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

Nuova Sabatini

  • È rifinanziata di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Modifiche al credito di imposta 4.0

Il bonus resta per investimenti del 2024 e per quelli del 1° semestre 2025 se prenotati (ordine e acconto 20%) entro il 31.12.2024.

Si introduce per il 2025 un nuovo bonus in misura corrispondente agli attuali crediti, non più “automatico” come i precedenti, ma sottoposto a un vincolo di risorse complessive di 2,2 miliardi, per gli investimenti realizzati nel 2025 e per quelli che saranno effettuati nel primo semestre 2026 con prenotazione entro il 2025. Per l’attribuzione dei crediti 2025, qualora le richieste superassero il tetto di spesa, si applicherà la regola dell’ordine cronologico delle domande. Chi dunque trasmetterà, tramite il portale Gse, la domanda (Dm 24 aprile 2024) dopo l’esaurimento delle risorse non avrà diritto ad alcun credito.

Niente crediti nel 2025 per gli investimenti in beni immateriali, ma si può ancora utilizzare la coda temporale per gli ordini del 2024. La legge di Bilancio 2025 cancella il bonus del 10% per chi acquista software 4.0 dopo il 31 dicembre 2024.

Transizione 5.0

Transizione 5.0: credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, dal 1.01.2024 al 31.12.2025, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (beni industria 4.0) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Per il 2025 è stato previsto il potenziamento degli incentivi per il fotovoltaico e la semplificazione del calcolo del risparmio energetico nel caso di macchinari nuovi che sostituiscono quelli ammortizzati da più di 24 mesi.

Modifica al calcolo dell’ISEE

Tra le novità si segnala l’esclusione dal calcolo, fino a un massimo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, come i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale.

Obbligo di assicurazione per eventi calamitosi e catastrofali entro il 31.3.25 ai sensi art. 2188 c.c.

Obbligo riferito a fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature aziendali sul valore di bilancio. L’inadempimento blocca o riduce l’assegnazione di contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di eventi calamitosi/catastrofali. Eventi calamitosi: inondazioni, terremoti, eruttazioni vulcani, grandine, fulmine, incendi, esplosioni, rischio chimico, batteriologico… (sono alcuni esempi). Tali rischi diventano catastrofali se la Regione dichiara lo stato di emergenza.

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